Separazioni e divorzi in Comune – Divorzio avvenuto in tribunale o all’estero

  • Servizio attivo

Annotazione presso lo Stato civile dei divorzi di tribunali italiani e trascrizione dei divorzi avvenuti nell'unione europea e all’estero


A chi è rivolto

Persone divorziate

Descrizione

Annotazione di divorzi di Tribunali italiani
In caso di scioglimento di matrimonio, annullamento o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, i Tribunali italiani inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dei Comuni in cui è stato registrato il matrimonio perché siano annotati ai margini degli atti di matrimonio.

L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto agli sportelli dell’anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del Tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.
L’ufficio dello stato civile che riceve la sentenza dal tribunale si adopera anche perché la stessa venga annotata anche sugli atti di nascita dei coniugi dagli uffici di competenza.

Trascrizione di divorzi avvenuti all'estero
Le sentenze di divorzio o di annullamento emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritti nei registri dell’Ufficio di Stato Civile. La trascrizione deve essere richiesta a Maglie quando:
- sono sentenze relative allo scioglimento di matrimoni iscritti o trascritti nello stato civile di Maglie;
- viene presentata richiesta dagli sposi.

Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell'Unione europea
In presenza di un matrimonio iscritto o trascritto in un paese dell'unione europea, coloro che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento devono presentare per la registrazione all'ufficio di stato civile l'apposito modello predisposto dal regolamento CE n.2201/03 compilato dalle autorità estere.

Come fare

Annotazione di divorzi di Tribunali italiani
La procedura viene attuata d’ufficio su richiesta del Tribunale che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio.

Trascrizione di divorzi avvenuti all'estero
L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato oppure può essere inviata all’ufficio di stato civile tramite il consolato o l’ambasciata italiana all’estero. In questo caso, l’interessato alla trascrizione che risiede all’estero deve far pervenire all’autorità diplomatica la documentazione necessaria.

Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell'Unione europea
Si consiglia di contattare il consolato italiano all’estero.

Cosa serve

A seconda di dove sia avvenuto il divorzio:

  • Annotazione di divorzi di Tribunali italiani La procedura viene svolta direttamente dal Tribunale.
  • Trascrizione di divorzi avvenuti all'estero Documenti da presentare per l'istanza all'ufficio di stato civile: - l’istanza di trascrizione compilata, sottoscritta e completa delle dichiarazioni relative ai requisiti dell’art. 64 della legge 218/1995 (norme di diritto privato internazionale); - la sentenza in originale, munita di traduzione (effettuata nei termini di legge) e di timbro di legalizzazione o di Apostille (salvo casi di esenzione per convenzioni internazionali vigenti).
  • Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell'Unione europea Modello predisposto dal regolamento CE n.2201/03 compilato dalle autorità estere.

Cosa si ottiene

Annotazione o trascrizione del divorzio

Tempi e scadenze

Servizio sempre attivo

Quanto costa

Non sono previsti costi

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento per divorzi avvenuti in tribunali italiani
D.P.R. 3.11.2000 n.396 Art 10 legge 1.12.1970 n.898

Normativa di riferimento per divorzi avvenuti nei Paesi dell'UE
D.P.R. 3.11.2000 n.396 Art 10 legge 1.12.1970 n.898
Legge 31 maggio 1995 n.218
Regolamento CE n.2201/03

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri