Separazioni e divorzi in Comune: Convenzioni e accordi in materia di separazione

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Procedura per separarsi o divorziare consensualmente. L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione o di divorzio


A chi è rivolto

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Maglie, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Maglie;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Maglie l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi)

Descrizione

Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Come fare

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento.

Cosa serve

Documentazione da presentare:

  • Per la separazione: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo. E' indispensabile che i coniugi registrino nella procedura dell'appuntamento il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Maglie;
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Cosa si ottiene

Redazione dell'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile.

Tempi e scadenze

La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", ha previsto che al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del numero  2), dell'art. 3 della L. n.  898/1970, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella procedura  di separazione  personale  anche   quando  il  giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite  dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma entro 30 gg. dalla redazione dell'atto.

Modifica delle condizioni di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile e divorzio: 30 giorni

Quanto costa

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Vincoli

Conferma dell'accordo Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Modifica degli accordi: è possibile per i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali. Sarà necessario concordare un appuntamento da prenotare on line. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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