Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia (S.C.I.A. Edilizia)

  • Servizio attivo

É una segnalazione che si fa al comune di appartenenza nel momento in cui si decide di realizzare lavori sulle parti strutturali dell'edificio


A chi è rivolto

Può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chiunque abbia titolo, accompagnata da una relazione di asseverazione del tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere ecc) che intendono effettuare i seguenti interventi:

  • le varianti a permessi di costruire purché non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
    - non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
    - non alterino la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
    - non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
  • le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Descrizione

La SCIA edilizia, come previsto dall’art. 22 del dpr 380/01, deve essere presentata per i seguenti interventi:

  • opere di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli ove è necessario il permesso di costruire.

Come fare

Esclusivamente tramite sportello SUE

Presentando l'istanza ed una Relazione Tecnica di Asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere ecc) che asseveri:
- la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati;
- il rispetto delle norme di settore applicabili (sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.).

La consegna della SCIA può avvenire anche il giorno stesso in cui iniziano i lavori, senza dover attendere il trascorso di un periodo di tempo di 30 giorni come accadeva in precedenza con la DIA.

Cosa serve

Per accedere al servizio e presentare la documentazione è necessario possedere:

  • Identità Digitale SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in quanto i moduli sono telematici

Cosa si ottiene

Possibilità di dare avvio ai lavori

Tempi e scadenze

Dopo aver presentato la documentazione in comune, i lavori possono iniziare subito senza aspettare l’approvazione dall’ente, proprio in virtù dell’asseverazione da parte del tecnico, che si assume la responsabilità.

Quanto costa

- Diritti di segreteria pari a € 100,00 il cui versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con PagoPA.
- Contributo di Costruzione commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità definite all'art. 16 del DPR 380/20001

- ai sensi dell'art.37 del DPR 380/2001:
La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

La principale differenza tra la CILA e la SCIA è relativa al tipo di opere da realizzare. La SCIA occorre per lavori di manutenzione straordinaria “pesante”, che vanno a modificare la struttura dell’edificio. Quando, invece, si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, ma di minore entità, allora occorre presentare la CILA.

La CILA, inoltre, riveste carattere residuale in quanto applicabile agli interventi non riconducibili tra quelli elencati agli artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001 e riguardanti, rispettivamente, l’edilizia libera, le opere subordinate a permesso di costruire e le iniziative edilizie sottoposte a SCIA.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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