Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

  • Servizio attivo

É una segnalazione che si fa al comune di appartenenza nel momento in cui si decide di realizzare lavori di ristrutturazione pesante almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori


A chi è rivolto

Può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chiunque abbia titolo, accompagnata da una relazione di asseverazione del tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere ecc) che intendono effettuare i seguenti interventi:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Attività n. 8, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016, art. 10 comma 1, lettera c) del dpr 380/2001);
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016);
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016);
  • altri interventi individuati dalla legislazione regionale.

Descrizione

La SCIA alternativa al permesso di costruire può essere richiesta per lavori di ristrutturazione pesante che non prevedono la demolizione totale dell’edificio esistente, anche se comportano modifiche della volumetria, dei prospetti e mutamenti della destinazione d’uso.
La SCIA alternativa al permesso di costruire è un titolo abilitativo da richiedere in alcuni casi specifici, dettagliati dall’art. 23 del dpr 380/2001 (testo unico edilizia).

In particolare, occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Come fare

Esclusivamente on-line tramite servizio SUE.

Presentando l'istanza ed una Relazione Tecnica di Asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere ecc) che asseveri:
- la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati;
- il rispetto delle norme di settore applicabili (sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.).

La consegna della SCIA può avvenire anche il giorno stesso in cui iniziano i lavori, senza dover attendere il trascorso di un periodo di tempo di 30 giorni come accadeva in precedenza con la DIA.

Cosa serve

Per presentare domanda è necessario:

  • Identità digitale SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in quanto i moduli sono telematici.
  • Compilare direttamente il modello dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie – SUE

Cosa si ottiene

Possibilità di dare avvio ai lavori

Tempi e scadenze

Dopo aver presentato la documentazione in comune, i lavori non possono iniziare prima di 30 giorni.

La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

Quanto costa

  • Diritti di segreteria pari a € 100,00 il cui versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con PagoPA.
  • Contributo di Costruzione commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità definite all'art. 16 del DPR 380/20001

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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